Skip to content

L’efficacia civile delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale: la riserva di giurisdizione dei tribunali ecclesiastici


Il giudizio sulla impugnazione della trascrizione civile del matrimonio religioso ha ad oggetto un atto dello stato civile e rientra nella giurisdizione del giudice dello stato: in caso di pronuncia di nullità della trascrizione gli effetti cesseranno ex tunc ossia dal momento dell’avvenuta trascrizione. Altro problema è se la sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale possa avere efficacia civile: può avvenire mediante un procedimento di delibazione della sentenza canonica promosso avanti la corte d’appello nel cui distretto si trova il luogo di celebrazione del matrimonio.
Nessun altro provvedimento concernente il matrimonio è ammesso a effetti civili.
Quanto alle pronunce di nullità, l’accordo di Villa madama non riconosce la giurisdizione ecclesiastica in sé ma statuisce che le sentenze di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici sono, su domanda delle parti o di una di esse, dichiarate efficaci nella repubblica italiana con sentenza della corte d’appello quando sussistano determinati requisiti.

Tratto da MANUALE BREVE DI DIRITTO ECCLESIASTICO di Filippo Amelotti
Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.