Skip to content

La trascrizione del matrimonio canonico


La trascrizione è indispensabile affinchè il matrimonio religioso acquisti rilevanza civile. La sua efficacia è di tipo costitutivo ed è retroattiva. Quindi gli sposi risulteranno coniugi dal momento in cui è avvenuta la celebrazione religiosa indipendentemente dal fatto che la trascrizione nei registri dello stato civile avvenga tempestivamente o tardivamente.
Perché si possa addivenire alla trascrizione l’ufficiale deve avere accertato che non sussistono impedimenti inderogabili alla trascrizione.
Il matrimonio canonico non potrà essere trascritto nei seguenti casi:
- quando sussiste tra gli sposi un impedimento che la legge civile considera inderogabile
- l’essere uno dei due interdetto per infermità di mente
- la sussistenza tra gli sposi di altro matrimonio valido agli effetti civili
- la sussistenza degli impedimenti da delitto
- ipotesi di consanguineità, casi di adozione e affiliazione

si ha invece trascrizione tardiva quando la trasmissione dell’atto di matrimonio non è avvenuta nei 5 giorni dalla celebrazione religiosa del matrimonio. In tal caso la trascrizione deve essere richiesta all’ufficiale dello stato civile dai due contraenti o anche da uno solo ma con la conoscenza dell’altro.

Tratto da MANUALE BREVE DI DIRITTO ECCLESIASTICO di Filippo Amelotti
Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.