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Il diritto alla libertà religiosa nella costituzione italiana


Con l’avvento della costituzione repubblicana, l’ordinamento ha garantito a tutti gli individui la piena libertà di avere le proprie opinioni in materia religiosa, di professare una religione e diffonderla. E la piena libertà di culto. L’art 19 cost. ha pienamente realizzato il carattere odiaforo della libertà religiosa poiché non prende partito né per fede né per la miscredenza, né per l’ortodossia né per l’eterodossia ma intende creare e mantenere nella società un orientamento giuridico tale che ogni individuo possa perseguire i fini della salvezza dell’anima o scientifica. L’art 19 esplicita il diritto alla libertà religiosa come diritto soggettivo complesso. Deve essere ritenuta diritto universale. È un diritto che compete sia ai singoli sia ai gruppi sociali. È un diritto indisponibile = è sottratta alle decisioni della politica e alle logiche di mercato. In virtù della sua indisponibilità attiva essa non è alienabile, né cedibile né limitabile dal soggetto che ne è titolare. In forza della sua indisponibilità passiva essa non è espropriabile o limitabile da altri soggetti né dallo stato. il diritto alla libertà religiosa è un diritto pubblico suriettivo nel senso che può essere azionato nei confronti dello stato.
l’art 19 offre a tutti i soggetti dell’ordinamento:
1. facoltà di professare liberamente la propria fede religiosa, cambiarla o non professarne alcuna
2. facoltà di esercitare atti di culto in pubblico o in privato. Comporta l’esistenza di un diritto soggettivo di aprire luoghi destinati a tale scopo come chiese, moschee e sinagoghe
3. facoltà di propagandare le proprie opinioni religiose allo scopo di far acquistare nuovi proseliti
4. facoltà di costituire o appartenere ad associazioni di carattere religioso

L’unico limite esplicito al diritto di libertà religiosa riguarda i riti che regolano le manifestazioni di religiosità che non devono essere contraria al buon costume, inteso come morale sessuale e pudore sessuale.
I provvedimenti diretti a limitare l’esercizio del diritto alla libertà religiosa sono ammissibili solo allorché ricorrano le seguenti condizioni:
1. vi sia la necessità di tutelare diritti costituzionalmente garantiti
2. si generi una situazione di conflitto tra il diritto alla libertà religiosa e altri diritti, principi, valori.
3. la limitazione al diritto della libertà religiosa appaia ragionevole e proporzionata.

Tratto da MANUALE BREVE DI DIRITTO ECCLESIASTICO di Filippo Amelotti
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