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Il modello societario dualistico


Tra ASSEMBLEA e CONSIGLIO DI GESTIONE (è il CDA) c’è un organo intermedio:
CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA ➝ organo con collocazione mista perché:
ha poteri propri dell’assemblea
ha poteri propri del consiglio di gestione
ha poteri propri del collegio sindacale
Ha sempre il controllo sulla gestione (collegio sindacale non esiste), ma non ha mai il controllo contabile (spetta alla Società di Revisione o al Revisore).
Nel dualistico l’assemblea ha poteri molto ridotti (vedi art 2364 bis)

Sezione VI - Dell'Assemblea
Art. 2364
Assemblea ordinaria nelle società prive di consiglio di sorveglianza
- [1] Nelle società prive di consiglio di sorveglianza, l'assemblea ordinaria:
1) approva il bilancio;
2) nomina e revoca gli amministratori; nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale e, quando previsto, il soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
3) determina il compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito dallo statuto;
4) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
5) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli amministratori, ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti;
6) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.
- [2] L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Lo statuto può prevedere un maggior termine, comunque non superiore a centottanta giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall' HYPERLINK "https://www.universocoop.it/codice/art_2428.html" articolo 2428 le ragioni della dilazione.
Art. 2364-bis
Assemblea ordinaria nelle società con consiglio di sorveglianza 
- [1] Nelle società ove è previsto il consiglio di sorveglianza, l'assemblea ordinaria:
1) nomina e revoca i consiglieri di sorveglianza;
2) determina il compenso ad essi spettante, se non è stabilito nello statuto;
3) delibera sulla responsabilità dei consiglieri di sorveglianza;
4) delibera sulla distribuzione degli utili;
5) nomina il revisore.
- [2] Si applica il secondo comma dell' HYPERLINK "https://www.universocoop.it/codice/art_2364.html" articolo 2364.


Inoltre il Consiglio di Sorveglianza può avere competenze amministrative di alta gestione (vedi art 2409 terdecies primo comma punto f-bis).
Art. 2409-terdecies(1)
Competenza del consiglio di sorveglianza
- [1] Il consiglio di sorveglianza:
a) nomina e revoca i componenti del consiglio di gestione; ne determina il compenso, salvo che la relativa competenza sia attribuita dallo statuto all'assemblea; 
b) approva il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato;
c) esercita le funzioni di cui all' HYPERLINK "https://www.universocoop.it/codice/art_2403.html" articolo 2403, primo comma;
d) promuove l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti del consiglio di gestione;
e) presenta la denunzia al tribunale di cui all' HYPERLINK "https://www.universocoop.it/codice/art_2409.html" articolo 2409;
f) riferisce per iscritto almeno una volta all'anno all'assemblea sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati.
f-bis) se previsto dallo statuto, delibera in ordine alle operazioni strategiche e ai piani.
- [2] Lo statuto può prevedere che in caso di mancata approvazione del bilancio o qualora lo richieda almeno un terzo dei componenti del consiglio di gestione o del consiglio di sorveglianza la competenza per l'approvazione del bilancio di esercizio sia attribuita all'assemblea.
- [3] I componenti del comitato di sorveglianza devono adempiere i loro doveri con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico. Sono responsabili solidalmente con i componenti del consiglio di sorveglianza per i fatti o le omissioni di questi quando il danno non si sarebbe prodotto se avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica.
- [4] I componenti del consiglio di sorveglianza possono assistere alle adunanze del consiglio di gestione e devono partecipare alle assemblee.
Il modello tedesco (cui il legislatore si è orientato) è profondamente diverso. Per esso vale principio
COGESTIONE ➝ nasce all’indomani 2° GM. Intento di creare organo in cui potessero trovare espressione rappresentativa azionisti e lavoratori. Questo modello è stato sempre avversato da legislatore italiano e in particolare dai sindacati che non volevano che lavoratori fossero coinvolti nella gestione.
Riforma quindi ha recepito un modello dualistico, ma senza la cogestione.

A parte SPA tedesche chi altro può avere interesse alla sua applicazione?
In Italia poco adottato. Questo modello ha avuto applicazione soprattutto in due settori:
SPA in mano pubblica ➝ dove vi sono uno o più enti pubblici come azionisti. In questo caso questo modello può essere interessante soprattutto se gli enti pubblici sono in minoranza. Ente pubblico può desiderare di non essere coinvolto nella gestione, ma presenza di suoi rappresentanti nel consiglio di gestione può interessarlo.
Passaggio generazionale ➝ in questo caso nonni o padri possono ruolo di alta gestione o di controllo.

OGGI ➝ si è avuta una nuova mutazione. Es Intesa e San Paolo lo adottano

Tratto da DIRITTO PRIVATO DELL'ECONOMIA di Christian D'Antoni
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