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Struttura degli organi delle società quotate


Il legislatore della riforma ha distinto SPA in 2 categorie (art 2325 bis)
Art. 2325-bis
Società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio
-[1] Ai fini dell'applicazione del presente titolo, sono società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio le società emittenti di azioni quotate in mercati regolamentati o diffuse fra il pubblico in misura rilevante.
- [2] Le norme di questo titolo si applicano alle società con azioni quotate in mercati regolamentati in quanto non sia diversamente disposto da altre norme di questo codice o di leggi speciali.
Società che fanno ricorso al capitale di rischio;
Società che non fanno ricorso al capitale di rischio (nn fanno appello al pubblico risparmio):

Mercato del capitale di rischio ➝ mercato del risparmio destinato ad acquisire strumenti finanziari dotati di un rischio (azioni) sotto il profilo del valore e della remunerazione.

Distinzione A/B sostanzialmente corrisponde a distinzione di derivazione Nord Americana:
APERTE
CHIUSE

All’interno di A il legislatore ha individuato 2 sottocategorie (complicazione inutile):
Quotate su mercati regolamentati;
Ad azionariato diffuso (scarso significato operativo)

Quindi ci si limita a distinzione A/B. Legislatore nel 42 aveva dettato normativa omogenea. Dal 74 disciplina peculiare delle quotate che si aggiunge a quella di base delle non quotate. Alcune norme infatti inizialmente erano solo per quotate e dopo sono state estese.

Dati del Sole 24 Ore “Supplemento norme e tributi”.
Riguarda norme relative a sistema societario (fine 2006)
Imprese individuali = 58% imprese ➝ notevole polverizzazione
Imprese diverse da individuali e da soc di persone o di cap ➝ 3%
Soc di capitali ➝ 19%
Soc di persone ➝ 20%
L’obiettivo del legislatore di rilancio delle società di capitali non si è realizzato.
Nell’ambito delle società di capitali è interessante osservare
SAPA ➝ 184 società
SPA ➝ 54.000 di cui 6.000 con unico azionista
SRL ➝ 1.029.000 di cui 100.000 con unico socio
Rispetto anno precedente
SPA ➝ - 1,5%
SPA con unico socio ➝ + 10%
SRL ➝ + 4%
SRL con unico socio ➝ + 22%
Prima della riforma SRL con unico socio aveva responsabilità limitata solo se socio era persona fisica. Prima della riforma SPA con unico socio non esistevano.

Disciplina delle quotate vede un momento di riforma antecedentemente a riforma 2003. E’ iniziata a partire anni 90.
Per la riforma si è quindi partiti dal tetto (società quotate):
TUF (testo unico della finanza) 24/02/98 n° 58 ➝ riguarda intermediazione finanziaria. Detto anche Decreto Draghi. È una disciplina complessa che si occupa degli intermediari finanziari, dei mercati finanziari (in particolare Borsa) e degli emittenti di strumenti finanziari (sogg che emettono az o obbl ➝ in primo luogo essi sono SPA quotate).
Quindi la disciplina delle società quotate è in questo testo ed è anteriore di 5 anni a riforma entrata in vigore 01/01/2004.
Perché si enfatizza il dato storico? Per dimostrare come spesso la disciplina delle quotate ha fatto da apripista alle altre SPA.
Il TUF è stato poi modificato da:
Legge 28/12/05 n° 262 ➝ legge che contiene disposizioni per tutela risparmio (Legge sul Risparmio). Questa legge ha avuto varie versioni ed è nata sull’onda di una serie di vicende (Enron, Parmalat e Banca d’Italia).
Legge che disciplina tra l’altro oltre a intermediari, mercati e banche anche le SPA quotate introducendo alcune norme che hanno modificato il TUF.
Quindi si ha in parte una nuova disciplina per le SPA quotate che riguarda:
Amministrazione
Responsabilità
Controllo
Questa legge introduce per alcuni aspetti novità su tutte le SPA.
Decreto Legislativo 29/12/06 n° 303 ➝ nel 2006 cambia Governo. Il decreto introduce innovazioni a disciplina in materia bancaria e in materia società quotate.
Direttiva MIFID 2004 ➝ Comunità europea ha introdotto direttiva che dovrà essere attuata a breve in Italia e che darà luogo alla 3° modifica.

Sezione VI-bis - Dell'amministrazione e del controllo
1. Disposizioni generali
Art. 2380
Sistemi di amministrazione e di controllo 
- [1] Se lo statuto non dispone diversamente, l'amministrazione e il controllo della società sono regolati dai successivi paragrafi 2, 3 e 4.
- [2] Lo statuto può adottare per l'amministrazione e per il controllo della società il sistema di cui al paragrafo 5, oppure quello di cui al paragrafo 6; salvo che la deliberazione disponga altrimenti, la variazione di sistema ha effetto alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio successivo.
- [3] Salvo che sia diversamente stabilito, le disposizioni che fanno riferimento agli amministratori si applicano a seconda dei casi al consiglio di amministrazione o al consiglio di gestione.
Art 2380 e seg ➝ si riferiscono a disciplina amministrazione e controllo all’interno SPA e quindi dell’esercizio del governo (potere di gestione) che deve essere esercitata in modo corretto e efficiente.

Tratto da DIRITTO PRIVATO DELL'ECONOMIA di Christian D'Antoni
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