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Compensazione dei debiti dei creditori con il fallito

Art. 56: "i creditori hanno diritto di compensare con i loro debiti verso il fallito i rispettivi crediti che essi vantano verso lo stesso, ancorché non scaduti prima della dichiarazione di fallimento." Questa compensazione fa saltare la parcondico creditorum poiché rende omogenei crediti che non lo sono, che non hanno la stessa scadenza ma oggetto di scadenza anticipata. Questa compensazione non ha luogo qualora il credito sia sorto dopo la dichiarazione di fallimento. Qualora il credi scada prima della dichiarazione di fallimento, nella richiesta di ammissione al passivo va inserita anche la richiesta di rivalutazione.

FASI
- apertura: dichiarazione - nomina organi – esercizio provvisorio - eventuali impugnazioni della sentenza;
- ricognizione: accertamento di tutte le pretese sul patrimonio del fallito (anche note dopo) e dei crediti dell'impresa;
- gestione: mantenimento dell'attivo;
- ricostruzione dell'attivo: esercitando azioni proprie del fallito (recupero di un bene) - esercitando la revocatoria di competenza del tribunale fallimentare;
- liquidazione: in blocco - a stralcio;
- il riparto: tra coloro che si sono insinuati nel passivo;
- chiusura.

Tratto da DIRITTO FALLIMENTARE di Salvatore Busico
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