Spossessamento e perdita di legittimità del fallito
Art. 42: spossessamento. La sentenza che dichiara il fallimento priva dalla sua data il fallito dell’amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti alla data di dichiarazione di fallimento.
art. 43: perdita di legittimità a stare in giudizio. Nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritti patrimoniali del fallito compresi nel fallimento sta in giudizio il curatore. Il fallito può intervenire nel giudizio solo per le questioni dalle quali può dipendere l'imputazione di bancarotta a suo carico o se l'intervento è previsto dalla legge. L'apertura del fallimento determina l'interruzione del processo (distrarre, allontanare in modo fraudolento-concetto penale). Art. 44: inefficacia degli atti compiuti dopo il fallimento. "Tutti gli atti compiuti dal fallito e i pagamenti da lui eseguiti dopo la dichiarazione di fallimento sono inefficaci rispetto ai creditori. Sono egualmente inefficaci i pagamenti ricevuti dal fallito dopo la sentenza dichiarativa di fallimento." L'inefficacia stabilita dalla legge fa sì che il fallimento possa riprendersi quanto pagato dal fallito dopo la sentenza di fallimento senza dover esperire azione revocatoria e senza il bisogno dell’onere probatorio, cosa invece indispensabile quando il pagamento avviene prima della sentenza. (Tutto ciò che è inefficace non necessità di revocatoria). Art. 45: inefficacia della trascrizione. Le formalità necessarie per rendere punibili gli atti ai terzi se compiuti dopo la data della dichiarazione di fallimento sono senza effetto rispetto ai creditori. Con quest'art. si va a colpire non l’atto ma la sua efficacia. Rimangono opponibili alla massa gli atti la cui trascrizione è avvenuta prima della registrazione della sentenza dichiarativa di fallimento nel registro delle imprese. Viceversa non sono opponibili alla massa gli atti trascritti dopo. Il curatore può anche decidere, con il consenso del comitato dei creditori, di tenere in vita l'atto successivo alla trascrizione.
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Dettagli appunto:
- Autore: Salvatore Busico
- Università: Seconda Università degli Studi di Napoli
- Facoltà: Economia
- Corso: Economia delle Amministraz. Pub. e delle Istituz. Internaz.
- Esame: Diritto fallimentare
- Docente: Riccardo Rossi
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