Gli effetti del fallimento
- per il fallito
- per i creditori
- sugli atti pregiudizievoli ai creditori
-sui rapporti giuridici preesistenti
art. 16: (comma 2) La sentenza dichiarativa di fallimento produce effetti dalla data di pubblicazione ai sensi dell'art. 133 codice di procedura civile (deposito in cancelleria). Gli effetti verso i terzi si producono dalla data di iscrizione della sentenza nel registro delle imprese. Art. 18: (comma 2) il termine per il reclamo decorre per il debitore data di notificazione della sentenza e per i terzi dalla data di iscrizione della sentenza nel registro delle imprese.
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Dettagli appunto:
- Autore: Salvatore Busico
- Università: Seconda Università degli Studi di Napoli
- Facoltà: Economia
- Corso: Economia delle Amministraz. Pub. e delle Istituz. Internaz.
- Esame: Diritto fallimentare
- Docente: Riccardo Rossi
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