Nomina del curatore
Art. 27: "il curatore nominato con La sentenza di fallimento, o in caso di sostituzione o di revoca, con decreto del tribunale". Art. 28: "possono essere chiamati a svolgere il ruolo di curatore:
a) avvocati, notai commercialisti, ragionieri, ragionieri commercialisti;
(in passato la carica di curatore era essenzialmente monocratica, oggi invece:)possiamo avere
b) studi professionali associati o società tra professionisti;
c) coloro che abbiano svolto funzioni di amministratore, direzione e controllo in società per azioni. Costuisice questa estensione ai manager da cui possono scaturire problemi legati all'aumento dei costi della procedura per cui ha senso affidarsi ad una figura manageriale in quanto si prospetta essa dovrà assumere la gestione.
La procedura fallimentare si può dividere in 2 grandi attività:
- GESTORIA, della massa patrimoniale e può essere fatta sia in via conservativa, sia in una concezione statica, sia dinamica;
- DI CONTROLLO, decisorio ed organizzativa.
Prima della riforma il giudice delegato è il vero gestore, dopo la riforma vi è stata una traslazione dei poteri dal giudice delegato al comitato dei creditori. Il controllo del giudice delegato non è mai di merito infatti egli non può sindacare le scelte di gestione dell'impresa; al contrario egli svolge un controllo di legittimità e quindi che gli atti del curatore non presentano vizi di:
- incompetenza;
- eccesso di potere (travisamento dei fatti);
- violazione di legge (esempio: il curatore che invece di depositare le somme derivanti dalla vendita dei beni sul conto del tribunale li versa sul proprio).
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Dettagli appunto:
- Autore: Salvatore Busico
- Università: Seconda Università degli Studi di Napoli
- Facoltà: Economia
- Corso: Economia delle Amministraz. Pub. e delle Istituz. Internaz.
- Esame: Diritto fallimentare
- Docente: Riccardo Rossi
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