Art. 173 della legge fallimentare
Art. 173: qualora il commissario giudiziale accerta che il debitore ha occultato o dissimulato parte dell'attivo o commesso altri atti di frode deve riferirne immediatamente al tribunale il quale apre di ufficio il procedimento della revoca dell'ammissione al concordato dandone comunicazione al pubblico ministero e ai creditori, per comunicare loro la possibilità di proporre istanza di fallimento e anche la possibilità di vantare azioni esecutive.
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Dettagli appunto:
- Autore: Salvatore Busico
- Università: Seconda Università degli Studi di Napoli
- Facoltà: Economia
- Corso: Economia delle Amministraz. Pub. e delle Istituz. Internaz.
- Esame: Diritto fallimentare
- Docente: Riccardo Rossi
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