Art. 162 della legge fallimentare
Art. 162: "il tribunale può concedere al debitore un termine non superiore a 15 giorni per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti". Ciò non accade in un giudizio ordinario e ha lo scopo di rendere completo un corpus informativo adatto. "Il tribunale se verifica che non ricorrano i presupposti, sentito il debitore in camera di consiglio, con decreto non soggetto a reclamo dichiara inammissibile la proposta di concordato. In tali casi, su istanza del creditore o del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui all'art. 1 e 5 dichiara il fallimento". Il controllo del giudice non è un controllo di merito ma di legittimità in quanto è relativo ai presupposti e non al contenuto. Il legislatore mostra tutto il suo favore per il concordato nel prevedere che il tribunale può dichiarare il fallimento solo su istanza di parte e che è sempre possibile proporre un concordato fino alla dichiarazione di fallimento.
Continua a leggere:
- Successivo: Art. 163 della legge fallimentare
- Precedente: Art. 168 della legge fallimentare
Dettagli appunto:
- Autore: Salvatore Busico
- Università: Seconda Università degli Studi di Napoli
- Facoltà: Economia
- Corso: Economia delle Amministraz. Pub. e delle Istituz. Internaz.
- Esame: Diritto fallimentare
- Docente: Riccardo Rossi
Altri appunti correlati:
- Fondamenti di economia aziendale
- Diritto privato
- Revisione Legale dei Bilanci
- Diritto delle Procedure Concorsuali
- Diritto Fallimentare
Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:
- I Viaggi del Ventaglio: crisi di un'impresa o di un modello?
- Le classi nel concordato preventivo: un equilibrio impossibile fra autonomia negoziale e tutela dei creditori
- L’impatto economico della riforma della legge fallimentare del 2006 - 2008 sulle imprese: analisi sull'accesso alle procedure concorsuali nella provincia di Varese
- La risoluzione dell'insolvenza nelle grandissime imprese
- Il nuovo concordato preventivo dalla domanda all'omologazione
Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.