Art. 168 della legge fallimentare
Art. 168: "dalla data di presentazione del ricorso e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore al decreto non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore". Questo vantaggio insieme con l’esdebitazione rappresenta l'aspetto principale della procedura. "Le prescrizioni che sarebbero state interrotte dagli atti predetti rimangono sospese e le decadenze non si verificano."
Continua a leggere:
- Successivo: Art. 162 della legge fallimentare
- Precedente: Art. 161 della legge fallimentare
Dettagli appunto:
- Autore: Salvatore Busico
- Università: Seconda Università degli Studi di Napoli
- Facoltà: Economia
- Corso: Economia delle Amministraz. Pub. e delle Istituz. Internaz.
- Esame: Diritto fallimentare
- Docente: Riccardo Rossi
Altri appunti correlati:
- Fondamenti di economia aziendale
- Diritto privato
- Revisione Legale dei Bilanci
- Diritto delle Procedure Concorsuali
- Diritto Fallimentare
Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:
- I Viaggi del Ventaglio: crisi di un'impresa o di un modello?
- Le classi nel concordato preventivo: un equilibrio impossibile fra autonomia negoziale e tutela dei creditori
- L’impatto economico della riforma della legge fallimentare del 2006 - 2008 sulle imprese: analisi sull'accesso alle procedure concorsuali nella provincia di Varese
- La risoluzione dell'insolvenza nelle grandissime imprese
- Il nuovo concordato preventivo dalla domanda all'omologazione
Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.