L’autonomia statutaria delle regioni (art. 123 cost.): procedimento di approvazione
Procedimento di approvazione, è il Consiglio regionale a deliberare lo statuto “con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di 2 mesi”, ma il Governo può promuovere, entro 30 giorni, il controllo di legittimità costituzionale da parte della Corte costituzionale.
Infine, ove ne faccia richiesta 1/50 degli elettori della Regione o 1/5 dei componenti il Consiglio, lo statuto può essere sottoposto a referendum popolare.
Appare indispensabile una doppia pubblicazione dello statuto: la prima è necessaria per farne conoscere il testo e far decorrere i 3 mesi entro i quali va fatta richiesta di referendum, la seconda è quella che conclude il procedimento.
Tenendo conto di ciò, nel silenzio dell’art. 123 cost., va risolto dall’interprete il problema di stabilire a partire da quale delle due pubblicazioni va calcolato il termine di 30 giorni a disposizione del Governo per impugnare lo statuto dinanzi alla Corte costituzionale.
Si tratta di una questione tutt’altro che marginale, per la quale la soluzione più plausibile appare quella che fa decorrere il termine dalla prima pubblicazione.
La Corte ha anche chiarito che, nel caso in cui all’impugnazione governativa si affianchi una richiesta di referendum, la precedenza spetta al giudizio di legittimità della Corte.
Questa sequenza corrisponde anche ad esigenze di economia procedimentale, dal momento che una pronuncia eventualmente positiva del corpo elettorale risulterebbe inutile ove lo statuto incorresse, successivamente, nella censura della Corte.
La formulazione originaria dell’art. 123 cost. prevedeva, invece, che ciascuno statuto ordinario era deliberato a maggioranza assoluta dal Consiglio, ma doveva poi essere approvato con legge ordinaria dal Parlamento.
Si trattava di una procedura definita dalla Costituzione in termini estremamente schematici, che il legislatore ordinario aveva dovuto necessariamente integrare (legge Scelba).
Era diffusa l’opinione che la legge statale di approvazione dovesse essere considerata una legge meramente formale, poiché il Parlamento non poteva modificare il testo deliberato dal Consiglio regionale.
Naturalmente il Parlamento poteva rifiutarne l’approvazione e rinviarlo al Consiglio regionale.
Per pervenire all’approvazione dei primi statuti, si deve tenere presente che era stata seguita (negli anni 1970-71) una “prassi informale”, consistita in una serie di incontri fra le rappresentanze regionali e la Ia Commissione permanente del Senato per concordare le modifiche richieste da quest’ultima.
In questo confronto, le Regioni, condizionate dall’interesse a vedere approvati gli statuti, avevano dovuto cedere su molti punti.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Stefano Civitelli
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- Università: Università degli Studi di Firenze
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto Costituzionale Speciale, a.a. 2008/2009
- Titolo del libro: Le fonti del diritto amministrativo
- Autore del libro: Federico Sorrentino
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