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I “limiti ulteriori” della delegazione legislativa


Quelli sin qui ricordati rappresentano i limiti costituzionali della delegazione legislativa, la cui violazione determina l’incostituzionalità delle relative leggi e, in via derivata, dei decreti legislativi.
La prassi è però orientata nel senso di prevedere “limiti ulteriori”, che le leggi di delegazione stabiliscono nei confronti del legislatore delegato.
Generalmente si tratta dell’obbligo di sentire il parere di commissioni parlamentari e/o di organi consultivi.
Si tratta di una forma di controllo sullo svolgimento della delega che il Parlamento si riserva in molti casi.
L’ammissibilità dei limiti ulteriori non può essere in alcun modo contestata sulla base dell’art. 76 cost.: la norma costituzionale, infatti, stabilisce i limiti minimi della delegazione, quelli in difetto dei quali la stessa legge di delegazione è invalida, ma non inibisce al Parlamento di restringere ulteriormente l’ambito e gli spazi della potestà delegata.
Trattandosi di limiti “ulteriori” non pare che si possa dubitare della loro costituzionalità alla stregua dell’art. 724 cost.
Infatti, ciò che richiede l’art. 72 cost. è che le leggi di delegazione, nel loro contenuto essenziale, risultante dall’art. 76 cost., siano approvate in assemblea, ma nulla esso dice in ordine alla possibilità che una commissione parlamentare cooperi con il Governo o ne condizioni l’attività nell’esercizio del potere delegato; ciò riguarda, non la formulazione della delega, ma l’esercizio del potere delegato.
Piuttosto potrebbe suscitare dubbi di legittimità sotto il diverso profilo della violazione dell’art. 76 cost., in quanto essa comporta l’affidamento alla commissione anziché al Governo di una parte del potere delegato.
Se si muove, dunque, dalla premessa secondo la quale i “limiti ulteriori”, sebbene non previsti dalla Costituzione, concorrono a delimitare l’estensione del potere delegato, ne discende che anche la loro violazione, come del resto quella dei limiti previsti direttamente dall’art. 76 cost., vizia il decreto delegato per contrasto mediato con la norma costituzionale.

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