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La forza di legge


E’ necessario non trascurare che l’importanza riconosciuta alla legge nel costituzionalismo moderno va ricollegata alla sua provenienza dall’organo parlamentare, immediatamente rappresentativo della volontà, e della sovranità, popolare.
L’insieme delle caratteristiche formali, che collocano la legge in una eminente posizione nel sistema, è generalmente identificato nella “forza di legge”.
Quest’espressione serve altresì a connotare atti, diversi dalla legge, che condividono con questa alcuni caratteri.
In un sistema delle fonti complesso, come quello attualmente vigente in Italia, l’equiparazione alla legge degli altri atti normativi può avvenire:
a. in base alla posizione “gerarchica” di immediata subordinazione alla Costituzione, sono da equiparare alla legge le fonti a “competenza riservata”, quali i regolamenti parlamentari o i decreti legislativi di attuazione degli statuti speciali, che condividono con la legge la primarietà; secondo talune ricostruzioni, anche i regolamenti indipendenti ed in genere le fonti che operano in materie non disciplinate da atti legislativi primari sarebbero equiparati alla legge (beninteso sino all’intervento nella materia di un atto legislativo);
b. in base alla competenza materiale, sono da equiparare alla legge i decreti-legge, i decreti legislativi ed il referendum abrogativo, pur se la competenza di questi atti è più ridotta di quella della legge.
c. in base al regime giuridico, esso va riferito alla sottoposizione dell’atto all’esclusivo controllo, sotto il profilo della sua legittimità costituzionale, della Corte costituzionale.
Esso normalmente discende da uno dei due modi di equiparazione sopra indicati, per cui all’atto primario o con la stessa competenza della legge è riconosciuta la forza di legge ed è perciò sottoponibili al giudizio della Corte.
Ma non sempre tra ciascuno dei primi due modi di equiparazione e questo esiste una stretta corrispondenza.
Ad esempio, per i regolamenti comunitari, esplicitamente riconosciuti dalla Corte costituzionale come atti dotati nel nostro ordinamento di “forza e valore di legge”, altrettanto espressamente sono stati esclusi dal controllo di costituzionalità ad essa affidato.

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