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Rapporto normativa regionale e legislazione statale


Dopo la riforma del 2001, quando una Regione, legiferando, esercita in concreto la sua nuova potestà generale-residuale, l’entrata in vigore della normativa regionale determina la disapplicazione della legislazione statale in materia (non la sua abrogazione, visto che rimane in vigore nelle Regioni che ancora non si sono attivate).
Sempre tenendo conto della separazione tra la competenza statale e quella regionale, sembra poi da escludere, che lo Stato possa ancora legiferare, dopo l’entrata in vigore della riforma, nelle materie di potestà regionale generale-residuale.
Stando alla giurisprudenza costituzionale, peraltro, vi può essere qualche eccezione.
Le uniche ammissibili dovrebbero riguardare, in deroga alla ripartizione delle competenze per materia e in applicazione del criterio degli interessi, la tutela di irrinunciabili esigenze unitarie.
Come insegna la Corte, questa deroga, che deve essere proporzionata, non irragionevole e, soprattutto, concordata con la regione interessata, può essere costituzionalmente giustificata alla luce dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all’art. 118 cost.
Infatti, questa disposizione non va riferita esclusivamente alla funzione amministrativa, ma introduce nel sistema “un meccanismo dinamico” che evita una eccessiva rigidità anche nel riparto delle competenze legislative fra Stato e Regioni.

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