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La normativa civilistica, art. 2214 c.c.

Secondo la normativa civilistica, art. 2214 c.c., i soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili sono:
- Imprenditori, siano essi persone fisiche o società;
- Società commerciali di persone e di capitali;
- Società cooperative;
- Enti pubblici che hanno per oggetto, anche non esclusivo o principale, un’attività commerciale;
- Associazioni e fondazioni che svolgono attività commerciale.

Lo stesso articolo del codice civile stabilisce che i libri contabili obbligatori sono:
- Libro giornale: deve indicare in maniera cronologica e analitica le operazioni relative all’esercizio d’impresa (regalato dall’art. 2216 c.c.);
- Libro degli inventari: l’inventario si deve redigere all’inizio dell’esercizio d’impresa e poi ogni anno, deve contenere la valutazione di attività e passività, deve essere seguito dal bilancio d’esercizio e presentato dall’imprenditore entro 3 mesi dal termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi (regolato dall’atr. 2217 c.c.);
- Fascicolo della corrispondenza:  l’imprenditore deve tenere per ciascun affare gli originali di fatture ricevute, lettere e telegrammi oltre alle copie dei documenti inviati.

Esistono altri libri la cui tenuta è fondamentale per il corretto svolgimento dell’attività. Essi sono:
- libro mastro;
- libro prima nota;
- libro cassa;
- libro banca;
- libro unico del lavoro.

Tratto da INTRODUZIONE ALLA CONTABILITÀ di Eleonora Anastasia Ladini
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