I conferimenti in denaro nella s.p.a.
Nella s.p.a. i conferimenti devono essere effettuati in denaro se nell'atto costitutivo non è stabilito diversamente.
Per garantire l'effettività almeno parziale del capitale, è disposto l'obbligo di versamento immediato presso una banca di almeno il 25% dei conferimenti in denaro o dell'intero ammontare se si tratta di società unipersonali. Costituita la società, gli amministratori possono chiedere in ogni momento ai soci i versamenti ancora dovuti.
Il socio in mora nei versamenti non può esercitare il diritto di voto.
La società (in caso di inadempimento del socio) è tenuta ad offrire le azioni agli altri soci, in proporzione della loro partecipazione e per un corrispettivo non inferiore ai conferimenti ancora dovuti. In mancanza di offerte, la società può far vendere le azioni a mezzo di una banca o di un intermediario autorizzato. Se la vendita coattiva non ha esito, gli amministratori possono dichiarare decaduto il socio, trattenendo i conferimenti già versati.
Le azioni del socio escluso entrano a far parte del patrimonio della società e questa può ancora tentare di rimetterle in circolazione entro l'esercizio. Svanita anche quest'ultima possibilità, la società deve annullare le azioni rimaste invendute riducendo di pari importo il capitale sociale.
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Dettagli appunto:
- Autore: Alexandra Bozzanca
- Università: Università degli Studi di Bologna
- Facoltà: Giurisprudenza
- Corso: Giurisprudenza
- Esame: Diritto Commerciale
- Titolo del libro: Manuale di diritto commerciale
- Autore del libro: Gianfranco Campobasso
- Editore: Utet Giuridica
- Anno pubblicazione: 2010
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