Il regresso per mancato pagamento dell'assegno
In caso di mancato pagamento da parte della banca trattaria il portatore dell'assegno può agire in regresso contro il traente, i giranti e i loro avallanti.
La presentazione del titolo alla banca trattaria nei termini di legge e la constatazione del rifiuto di pagamento mediante protesto non sono necessarie per l'esercizio dell'azione di regresso contro il traente, mentre lo sono per esercitare il diritto contro giranti e loro avallanti.
L'azione di regresso si prescrive in sei mesi dal termine di presentazione.
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Dettagli appunto:
- Autore: Alexandra Bozzanca
- Università: Università degli Studi di Bologna
- Facoltà: Giurisprudenza
- Corso: Giurisprudenza
- Esame: Diritto Commerciale
- Titolo del libro: Manuale di diritto commerciale
- Autore del libro: Gianfranco Campobasso
- Editore: Utet Giuridica
- Anno pubblicazione: 2010
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