Estinzione del contratto di appalto
L'appalto è contratto la cui esecuzione si protrae nel tempo e l'interesse del committente è di regola soddisfatto solo se l'opera è compiutamente realizzata. La prestazione dell'appaltatore è perciò di regola indivisibile.
Se l'esecuzione dell'opera diventa impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle parti, il contratto si scioglie secondo i principi generali. Il committente è tenuto però a pagare la parte già compiuta (se utilizzabile).
Solo al committente è consentito di recedere dal contratto in corso d'opera anche senza invocare una giusta causa. Egli dovrà però indennizzare l'appaltatore delle spese effettuate e del mancato guadagno. La morte dell'appaltatore non scioglie il contratto, ma il committente può recedere se dubiti della buona esecuzione dell'opera da parte degli eredi.
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Dettagli appunto:
- Autore: Alexandra Bozzanca
- Università: Università degli Studi di Bologna
- Facoltà: Giurisprudenza
- Corso: Giurisprudenza
- Esame: Diritto Commerciale
- Titolo del libro: Manuale di diritto commerciale
- Autore del libro: Gianfranco Campobasso
- Editore: Utet Giuridica
- Anno pubblicazione: 2010
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