Il registro delle imprese
Il registro delle imprese
Il registro delle imprese è istituito in ciascuna provincia presso la camera di commercio. L'attività è svolta sotto la vigilanza di un giudice.
Il registro è articolato in una sezione ordinaria e in tre sezioni speciali.
Nella sezione ordinaria sono iscritti gli imprenditori (non agricoli) per i quali l'iscrizione produce effetti di pubblicità legale (imprenditori commerciali).
Le sezioni speciali sono tre:
In una sono iscritti gli imprenditori che secondo il codice civile ne erano esonerati (imprenditori agricoli individuali, piccoli imprenditori, società semplici).
La seconda sezione accoglie le società tra professionisti, la cui iscrizione assolve la funzione di pubblicità notizia.
La terza è dedicata alla pubblicità dei legami di gruppo. Vi si indicano le società o gli enti che esercitano attività di direzione e coordinamento e quelle che vi sono soggette.
I fatti e gli atti da registrare riguardano gli elementi di individuazione dell'imprenditore e dell'impresa (dati anagrafici dell'imprenditore, ditta, oggetto, sede, inizio e fine dell'attività, …) e la struttura organizzativa della società (atto costitutivo e sue modificazioni, nomina e revoca degli amministratori, …).
L'iscrizione è eseguita su domanda dell'interessato, ma può avvenire anche di ufficio se l'iscrizione è obbligatoria e l'interessato non vi provvede.
Prima di procedere all'iscrizione, l'ufficio del registro deve controllare che la documentazione è formalmente regolare, nonché l'esistenza e la veridicità dell'atto o del fatto.
L'inosservanza dell'obbligo di registrazione è punita con sanzioni pecuniarie amministrative.
L'iscrizione nella sezione ordinaria ha funzione di pubblicità legale. Di regola l'iscrizione ha efficacia semplicemente dichiarativa. I fatti e gli atti soggetti a iscrizione e iscritti sono opponibili a chiunque dal momento della loro registrazione (efficacia positiva immediata). L'omessa iscrizione impedisce che il fatto possa essere opposto a terzi (efficacia negativa).
In alcune ipotesi l'iscrizione è presupposto affinché l'atto sia produttivo di effetti, sia fra le parti che per i terzi, o solo nei confronti dei terzi.
In altri casi l'iscrizione è presupposto per la piena applicazione di un determinato regime giuridico (efficacia normativa).
L'iscrizione nella sezione speciale ha di regola solo funzione di pubblicità notizia (non è di per sé opponibile ai terzi). È stato stabilito con un decreto del 2001 che l'iscrizione degli imprenditori agricoli e delle società semplici nella sezione speciale ha efficacia di pubblicità legale.
Continua a leggere:
- Successivo: L'obbligo di tenuta delle scritture contabili
- Precedente: La pubblicità delle imprese commerciali
Dettagli appunto:
- Autore: Alexandra Bozzanca
- Università: Università degli Studi di Bologna
- Facoltà: Giurisprudenza
- Corso: Giurisprudenza
- Esame: Diritto Commerciale
- Titolo del libro: Manuale di diritto commerciale
- Autore del libro: Gianfranco Campobasso
- Editore: Utet Giuridica
- Anno pubblicazione: 2010
Altri appunti correlati:
- Diritto commerciale
- Diritto commerciale
- Diritto commerciale
- Diritto dell'Impresa
- Diritto Commerciale
Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:
- Il patto di famiglia
- L' industria della moda in Italia: il caso Benetton
- L'analisi del sistema di controllo interno relativamente ai cicli attivi e passivi. Il caso della ditta Cianciosi Dante
- Clausole statutarie ed assetti di governance nelle Srl
- Il mercato della telefonia fissa in Italia dal monopolio alla competizione. Il caso di Telecom Italia.
Puoi scaricare gratuitamente questo riassunto in versione integrale.