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Definizione di informazione episodica

Definizione di informazione episodica

L’informazione episodica riguarda operazioni generanti una discontinuità nella gestione dell’impresa e tali da modificarne il valore: fusioni o scissioni; acquisizioni o cessioni; modificazioni statutarie ed emissioni di obbligazioni; riduzioni del capitale per perdite; acquisizione o alienazione di azioni proprie. In questi casi devono essere depositati presso la sede sociale e la società di gestione del mercato entro un termine prefissato anteriore all’assemblea chiamata a deliberare le operazioni straordinarie, dei documenti informativi redatti secondo schemi CONSOB e dell’avvenuto deposito deve essere data notizia mediante un avviso pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale.
L’esigenza di una piena informazione è più forte in caso di operazioni in potenziale conflitto d’interesse. L’articolo 2391 bis cc ha affidato alla CONSOB la definizione dei principi generali in tema di trasparenza e correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate realizzate da società ricorrenti al mercato del capitale di rischio individuando una disciplina di queste operazioni circa competenza decisionale, motivazioni e documentazione(GLI organi di amministrazione delle società ricorrenti al mercato del capitale di rischio adottano secondo principi generali indicati dalla CONSOB regole assicuranti la trasparenza e correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate e li rendono noti nella relazione sulla gestione, facendosi assistere da esperti indipendenti, in ragione di natura, valore o caratteristiche dell’operazione). La CONSOB si è ispirata al principio contabile IAS 24 per definire le parti correlate, che stabilisce che una parte è correlata a un’entità se:
a) direttamente o indirettamente attraverso uno o più intermediari controlla l’entità, ne è controllata, oppure è soggetta al controllo congiunto o se detiene una partecipazione nell’entità tale da poter esercitare un’influenza notevole su quest’ultima,
b) la parte è una società collegata dell’entità;
c) la parte è una joint venture in cui l’entità è una partecipante;
d) la parte è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell’entità o della sua controllante;.
e) La parte è uno stretto familiare di uno dei soggetti a) e d);
f) La parte è un’entità controllata, controllata congiuntamente o soggetta a influenza notevole da uno dei soggetti d) e);
g) La parte è un fondo pensionistico per i dipendenti di qualsiasi altra entità a essa correlata.

Tratto da DIRITTO DEL MERCATO FINANZIARIO di Fabio Porfidia
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