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Articolo 100 bis tuf

Articolo 100 bis tuf

L’articolo 100-bis TUF introdotto da legge 262/2005(sulla tutela del risparmio) e modificato dal dlgs 51/2007(di recepimento della direttiva 71/2003/CE direttiva prospetto), prevede due distinte fattispecie indirette di offerta al pubblico di prodotti finanziari:
1) quando sono successivamente rivenduti prodotti finanziari che avevano costituito in precedenza oggetto di una sollecitazione esente dall’obbligo di pubblicazione del prospetto(ad esempio: banca che è un soggetto ce professionalmente opera sui mercati finanziari ha acquistato azioni di nuova emissione da un emittente esonerato dall’obbligo di pubblicazione del prospetto proprio perché ha venduto le azioni alla banca), se però entro un periodo determinato successivo, la banca rivende le azioni a un pubblico indifferenziato, l’operazione non può più beneficiare dell’esonero iniziale dell’obbligo di pubblicazione del prospetto, perché la seconda operazione è separata dalla prima; se vendute a investitori professionali, operazione può beneficiare di una seconda ipotesi di esenzione;
2) collocamento di prodotti finanziari riservati a investitori qualificati in Italia o all’estero e successivamente  e sistematicamente rivenduti nei 12 mesi successivi a soggetti diversi dagli investitori professionali. Ma in cosa si concreta la sistematicità? Un’attività può considerarsi sistematica quando è posta in essere un numero rilevante di volte in un determinato periodo di tempo.
La disciplina relativa alle due fattispecie del 100-bis TUF ha inteso colmare una lacuna normativa: c’erano molti casi di offerte riservate a investitori professionali che beneficiavano dell’esenzione dall’obbligo del prospetto d’offerta ma successivamente vedevano una massiccia attività di rivendita ai risparmiatori retail, su cui era scaricato il rischio dell’investimento finanziario; è accaduto esattamente questo nei casi Cirio e Parmalat, con investitori meno competenti ed esperti che acquistarono prodotti finanziari pericolosi per il proprio profilo di investimento senza poter disporre delle precise info contenute nel prospetto. Strumenti a tutela degli investitori previsti dal 100-bis TUF:
1) nullità del contratto in caso di rivendita nei successivi 12 mesi al collocamento riservato agli investitori professionali, i soggetti abilitati che han venduto i prodotti finanziari, sono chiamati a rispondere dell’eventuale danno arrecato;
2) applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore a un quarto del controvalore offerto e fino a un massimo di due volte di questo, ove il controvalore non sia determinabile, importo minimo di 100.000 euro e massimo di 2 milioni di euro verso chi abbia posto in essere un’offerta al pubblico di prodotti finanziari senza averne dato comunicazione preventiva alla CONSOB, allegando il relativo prospetto di offerta(articolo 191 TUF);
3) 2142 comma 2 cc, in caso di emissione di obbligazioni da spa in eccedenza rispetto ai limiti di legge, destinate a investitori professionali e successivamente cedute a soggetti non investitori professionali, chi le trasferisce è tenuto a rispondere della garanzia della solvenza della società emittente;
4) 2483 comma 2 cc: garanzia della solvenza con riferimento a obbligazioni emesse da srl, trasferite da investitori professionali ad investitori comuni o a soci della srl.

Tratto da DIRITTO DEL MERCATO FINANZIARIO di Fabio Porfidia
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