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Contrattazione collettiva. Ricostruzione e anni 50



Evoluzione  storica: soggetti, livelli, procedure

Premessa
Il contratto collettivo fa parte della contrattazione collettiva, che è l’attività fondamentale con la quale il sindacato tutela gli interessi di chi rappresenta.

Questo può essere svolto periodicamente alle scadenze oppure  permanente anche in fase di applicazione.

La contrattazione si può articolare su diversi livelli (struttura contrattuale). In Italia i livelli sono interconfederale, nazionale di categoria, decentrato.

Il perno è il ccnl, stipulato periodicamente (4 anni), il cui ambito è indicato nel ccnl stesso.
Ad un livello superiore ci sono gli accordi interconfederali, non periodici, che disciplinano singoli istituti (es. licenziamenti collettivi ed individuali, rsu..) fatti per regolare una pluralità di categorie.
Il contratto decentrato si stipula a livello territoriale, provinciale, regionale o sul luogo di lavoro. Disciplina standard economici-normativi, relazioni sindacali o problemi gestionali.
La centralizzazione è favorita da arretratezza tecnologica, disoccupazione, recessione, prevalenza di imprese di piccole dimensioni (meno potere dei sindacati e più bisogno di governo complessivo). L’opposto favorisce il decentramento contrattuale.


L’evoluzione della contrattazione collettiva: la ricostruzione e gli anni ’50
Dopo le corporazioni il sistema contrattuale era molto centralizzato (interconfederale):
situazione economica postbellica disastrosa
disoccupazione di massa e manodopera agricola verso l’industria
sistema produttivo lento e squilibrato (agricoltura e piccole aziende)
ricostruzione dei sindacati a partire dai vertici (quindi sono loro che contrattano)
sforzi dei sindacati verso stabilità dell’occupazione e del reddito (economia disastrata)
gli imprenditori preferiscono la centralizzazione evitando il sindacato in azienda.

Il primo decentramento si ha riconoscendo una contrattazione di categoria per i minimi. Comunque è ancora debole perché i sindacati si dividono (meno potere contrattuale). Rinnovi in ritardo, miglioramenti esigui.

Tratto da DIRITTO SINDACALE di Barbara Pavoni
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