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Funzione normativa e inderogabilità in pejus


La funzione normativa

Il ccnl sta all’interno della categoria dei contratti del codice civile anche se per la funzione sociale, merita tutela.
In origine vi erano solo clausole sui minimi economici. Si tratta di funzione normativa. Cioè regola i contratti in essere e futuri. Una delle due parti è infatti un soggetto collettivo. Una è il datore (al limite nei contratti aziendali) e l’altra i lavoratori. Il contratto collettivo determina quindi le clausole base dei contratti che faranno poi i lavoratori (o in essere).
Se il ccnl fosse un contratto tipo esso non vincolerebbe le parti, se fosse un contratto normativo sì.
In più il ccnl ha altre funzioni: regola ritenute sindacali, procedure di conciliazione, determinazione di elementi economici variabili.
Quindi accanto ad una parte normativa vi è una parte detta obbligatoria che è quella che interessa il collettivo dei lavoratori.
Vi è anche una parte che ha funzione compositiva dei conflitti giuridici (es. transazioni, interpretazione di clausole ambigue).
Tanto più il sindacato non limita la contrattazione alle parti economiche, tanto più cresce l’importanza della parte obbligatoria (es. mobilità, strategie, organizzazione).

L’inderogabilità in pejus

Il singolo contratto individuale non può disporre trattamenti economici o normativi peggiori rispetto al ccnl. Se accade oltre al risarcimento c’è un’automatica sostituzione delle clausole peggiori con quelle giuste.
In quali norme viene specificata questa inderogabilità?
Inizialmente nell’art.2077 del codice civile già per il ccnl corporativo ma all’epoca era un contratto pubblicistico e non privato.
Un orientamento diceva che il ccnl era espressione di interessi collettivi (imprenditori e lavoratori) prima di tutto e poi quindi individuali. Pertanto l’interesse collettivo dovrebbe prevalere su quello individuale. Per rendere revocabile il mandato ai propri rappresentanti, occorrerebbe uscire dalle rispettive associazioni. Non si può prima fare gli interessi collettivi e poi subordinarli ai propri individuali.
Alla fine è stato formulato l’art.2113 del codice civile dove si dice esplicitamente che le rinunce o transazioni di diritti inderogabili del lavoratore disposti dal ccnl o altre leggi, non sono valide.

Tratto da DIRITTO SINDACALE di Barbara Pavoni
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