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L’identificazione del “bene della vita” alla base dell'interesse legittimo


La conclusione che l’interesse legittimo è figura di diritto sostanziale consente di precisare meglio alcune delle affermazioni proposte all’inizio.
L’interesse legittimo non “sorge” per effetto della sua lesione ad opera di un potere dell’Amministrazione e non assume rilevanza solo quando si verifichino i presupposti per l’impugnativa: è configurabile già nel momento in cui ha inizio il procedimento amministrativo e forse ancora prima.
All’identificazione dei soggetti titolari di interessi legittimi in un procedimento amministrativo non corrisponde necessariamente l’identificazione delle parti legittimate a far valere il loro interesse legittimo nel processo amministrativo.
Questo secondo ambito è più limitato: le parti necessarie nel processo amministrativo vengono individuate in base agli effetti prodotti dal provvedimento lesivo da impugnare.
Una volta stabilito che l’interesse legittimo è figura di diritto sostanziale, va però chiarito in che cosa consista, rispetto ad esso, quel “bene della vita” che costituisce una componente di tutte le posizioni soggettive di diritto sostanziale.

Tratto da GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA di Stefano Civitelli
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