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L’azione di condanna nel processo amministrativo


L’azione di condanna nel processo amministrativo fu introdotta per le controversie inerenti alla giurisdizione “esclusiva e di merito”; la condanna poteva riguardare solo l’Amministrazione e poteva consistere esclusivamente nel pagamento di una somma di denaro.
Innanzi tutto, l’azione era esperibile solo nei confronti della Pubblica Amministrazione.
Per valutare l’irragionevolezza di questa limitazione, si tenga presente che nelle materie di giurisdizione esclusiva, per controversie inerenti a diritti, il giudizio avrebbe potuto essere promosso anche dall’Amministrazione nei confronti del cittadino.
In questi casi la preclusione all’Amministrazione di proporre un’azione di condanna appariva molto grave, perché poteva rendere impossibile la possibilità di una tutela nelle forme del processo esecutivo.
In secondo luogo erano ammesse solo condanne al pagamento di somme di denaro.
Nei confronti dell’Amministrazione, però, nelle materie demandate alla giurisdizione esclusiva, il cittadino poteva essere titolare anche di diritti soggettivi che non avevano un contenuto pecuniario.
La giurisprudenza amministrativa aveva ritenuto che l’azione di condanna fosse esperibile sia nelle ipotesi di giurisdizione esclusiva, che nelle ipotesi di giurisdizione di merito: l’espressione “giurisdizione esclusiva e di merito” era interpretata come se indicasse ipotesi alternative.
Inoltre aveva cercato di chiarire il rapporto fra la previsione dell’azione di condanna e la riserva al giudice ordinario delle controversie attinenti a “diritti patrimoniali consequenziali”.
La previsione di un’azione di condanna non incideva sui limiti esterni della giurisdizione amministrativa: di conseguenza al giudice amministrativo non poteva essere richiesta la condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni.
Il quadro complessivo della tutela dei diritti davanti al giudice amministrativo è cambiato, e di molte soluzioni proposte in passato dalla giurisprudenza oggi è necessaria una revisione.
In primo luogo non sembra ragionevole che l’azione di condanna sia esperibile solo nei confronti dell’Amministrazione; in secondo luogo, si deve ritenere che il giudice amministrativo possa condannare l’Amministrazione al pagamento di somme di denaro anche a titolo di risarcimento dei danni; in terzo luogo, è difficile ammettere che la condanna del giudice amministrativo possa riguardare solo il pagamento di somme di denaro: con riferimento alle vertenze risarcitorie si prevede la competenza del giudice amministrativo sia per la reintegrazione in forma specifica, che per il pagamento di somme di denaro (c.d. risarcimento per equivalente).

Tratto da GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA di Stefano Civitelli
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