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Conclusione del procedimento amministrativo espressa mediante atto unilaterale


Le conclusioni unilaterali ed espresse si distinguono a seconda che siano autonome o non autonome, e in questo caso a seconda che siano frutto di collaborazione con altri organi amministrativi o di accordi con le parti interessate:
1.    decisione autonoma, l’organo decidente emana l’atto esaminando il risultato dell’istruttoria e ponderando i vari interessi in gioco in maniera autonoma, senza l’intervento di nessun altro soggetto o organo.
Gli atti frutto di decisioni autonome si dicono atti semplici.
2.    decisione non autonoma con partecipazione di più organi amministrativi, la decisione viene presa congiuntamente da più organi amministrativi.
Le forme di cooperazione tra più organi amministrativi possono essere:
- decisioni prese su proposta di altri organi;
- decisioni prese in accordo tra più organi della stessa amministrazione (in concerto) o di amministrazioni diverse (d’intesa);
- decisioni prese previa autorizzazione di un altro organo;
- decisioni prese in conformità col parere di un altro organo, quando sono vincolanti;
Gli atti così adottati si dicono atti complessi.
Quando un organo decidente non riesce ad ottenere tutte le cooperazioni richieste con altri organi entro 30 giorni allora viene convocata una conferenza dei servizi decisoria che riunisce in sé tutti i rappresentanti delle amministrazioni competenti nella decisione.
Il provvedimento finale della conferenza sostituisce tutte le intese, concerti, autorizzazioni e pareri richiesti per l’emanazione dell’atto finale.
In seno alla conferenza hanno valore vincolante le posizioni prevalenti, e le opinioni dissenzienti non impediscono il raggiungimento di un accordo conclusivo, salvo che il dissenso non provenga da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, della salute, della pubblica incolumità oppure da Regioni o Province autonome.
In tali casi la decisione è rimessa, a seconda dei casi, alla Conferenza delle Regioni e Province autonome e, successivamente se non si trova un accordo, al Consiglio dei Ministri o alle Giunte regionali o provinciali.
3.    decisione non autonoma conseguente a un accordo con gli interessati, il provvedimento è sempre unilaterale ma in questo caso la decisione viene presa in conformità a precedenti atti strumentali che sono veri e propri accordi stipulati tra la P.A. e le parti interessate.

Tratto da DIRITTO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE di Stefano Civitelli
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