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Attività strumentali della Pubblica Amministrazione: provvista e gestione di beni e servizi


Per acquisire beni e servizi la P.A. si avvale degli stessi contratti di diritto privato sia tipici (compravendita, locazione, appalto, ecc…) che atipici (leasing, ecc…), questo in quanto il principio di tipicità è valido soltanto per gli atti autoritari usati per le attività regolatorie.
I contratti di economato, ad esempio, sono quegli atti con cui l’amministrazione sopperisce alle piccole esigenze quotidiane (come l’acquisto degli articoli di cancelleria per gli uffici).
Una antica normativa contabile, ancora vigente in Italia, degli anni ’20 e varie disposizioni comunitarie dettano la disciplina, molto importante anche in questo settore, della scelta del contraente.
I procedimenti di scelta dei contraenti, che risultano dalla normativa sopraccitata, sono validi sia per i contratti passivi, cioè quelli da cui deriva una spesa per la P.A. e mediante i quali acquisisce beni e servizi, che per quelli attivi, da cui derivano entrate derivanti dalla cessione di beni e servizi.
Tali procedimenti sono essenzialmente quattro (tra parentesi la denominazione comunitaria):
1. asta pubblica (procedura aperta), l’amministrazione rende pubblica l’intenzione di fare un ben definito contratto e inviti chiunque abbia determinati requisiti minimi tecnici ed economico-finanziari a presentare all’amministrazione le proprie offerte, cioè ed indicare a quali condizioni è disposto a stipulare il contratto, scegliendo come contraente colui che ha fatto la proposta più conveniente.
2. licitazione privata (procedura ristretta), l’amministrazione procede ad una preselezione dei possibili contraenti, invitando a presentare la propria offerta solo quelli che risultano particolarmente idonei ad eseguire la prestazione.
3. trattativa privata (procedura negoziata), l’amministrazione sceglie il soggetto con cui contrattare senza sia seguita una particolare procedura concorsuale, ma una mera trattativa tra P.A. è possibile contraente che spesso riguarda anche la definizione precisa dell’oggetto del contratto.
4. appalto-concorso, quando la P.A. si limita ad indicare le proprie esigenze ed elementi progettuali di massima (ad esempio l’esigenza di costruire un edificio scolastico adibito a certe attrezzature e contenente un dato numero di studenti), quindi invita dei soggetti a proporre un concreto progetto indicando le condizioni contrattuali offerte per la sua realizzazione.
Nella licitazione privata e nell’appalto-concorso la scelta del contraente viene considerata come accettazione contrattuale, cosiddetta aggiudicazione di un’impresa, cosicché il verbale del procedimento di scelta ha effetto di contratto.

Tratto da DIRITTO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE di Stefano Civitelli
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