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Restituzione nel termine nel processo penale nei confronti della sentenza contumaciale


E' consentita la restituzione nel termine specificatamente nei confronti della sentenza contumaciale.
Il giudice dichiara la contumacia quando l’imputato non compare all’udienza preliminare o dibattimentale e la sua assenza non risulta ad assoluta impossibilità di comparire né a legittimo impedimento.
I requisiti per la legittima richiesta di restituzione nel termine sono:
- oggettivamente la sentenza deve èssere irrevocabile e valida;
- soggettivamente soltanto l’imputato può presentare l’istanza.
La richiesta deve essere presentata al giudice competente entro 30 giorni da quello in cui l’imputato ha avuto conoscenza effettiva del procedimento, a pena di decadenza.
La particolarità della restituzione nel termine per la sentenza contumaciale sta nell’inversione dell’onere della prova in quanto, una volta che l’imputato ha proposto istanza, questa deve essere accettata salvo che sia accertata una delle seguenti situazioni:
- che l’imputato abbia avuto conoscenza effettiva del procedimento e, al contempo, abbia rinunciato a comparire;
- che l’imputato abbia avuto conoscenza effettiva del procedimento e, al tempo stesso, abbia rinunciato volontariamente a proporre impugnazione;
Se sussiste una di queste due situazioni il giudice respinge la richiesta.
Ciò che l’imputato ottiene con la restituzione nel termine di sentenza contumaciale è la possibilità di presentare una impugnazione contro tale sentenza, pertanto egli ha l’onere di proporre appello e, in tale sede, di esercitare i propri diritti.

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE PENALE di Stefano Civitelli
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