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L’inammissibilità nel processo penale


Impedisce al giudice di esaminare nel merito una richiesta presentata da una parte, effettiva o potenziale, quando la richiesta stessa non ha i requisiti previsti dalla legge a pena di inammissibilità.
Il requisito può riguardare il tempo entro il quale deve essere compiuto l’atto oppure può concernere il contenuto dell’atto, oppure ancora può toccare un aspetto formale o può riguardare la legittimazione di un soggetto al compimento dell’atto.
Per quel che riguarda il regime giuridico, l’inammissibilità è rilevata dal giudice su eccezione di parte o anche d’ufficio; quando la rileva, il giudice dichiara l’inammissibilità della domanda, con ordinanza o sentenza, e non decide sul merito della stessa.
Il codice non fissa un termine entro il quale una domanda deve essere dichiarata, se del caso, inammissibile.

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE PENALE di Stefano Civitelli
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