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L’esercizio dell’azione civile nel processo penale


L’esercizio dell’azione civile nel processo penale deve rispettare due regole non espresse:
- l’azione civile resta ospite nel processo penale, ossia l’azione resta facoltativa e disponibile, nel senso che il danneggiato in ogni momento del processo penale può revocare la costituzione di parte civile: ciò avviene, ad esempio, quando la parte civile stipula con l’imputato una transazione sul risarcimento dovuto.
In ogni caso il giudice penale, nell’accertare i danni e nel condannarne al risarcimento l’imputato colpevole, non può andare oltre i limiti della domanda;
- l’azione civile subisce la regolamentazione del processo penale, al di fuori di quanto attiene alla natura civilistica dell’azione, i poteri e il comportamento processuale della parte civile sono disciplinati dal codice di procedura penale.
Pertanto subisce alcune deroghe rispetto alla disciplina del processo civile: ad esempio le prove sono ricercate dal PM, mentre la parte civile, pur conservando un autonomo potere di ricerca e ammissione di prove, può affidarsi all’iniziativa del Pubblico Ministero avendo così minori oneri.
Un altro esempio è dato dal dovere della parte civile di rispondere secondo verità qualora sia citata come testimone, mentre nel processo civile le parti non possono essere chiamate a deporre come testimoni con l’obbligo di verità.
Un aspetto simile alla procedura civile, invece, si denota nella possibilità che ha la parte civile di farsi pagare una provvisionale entro i limiti in cui sia già stata acquisita prova del danno, e tale condanna è immediatamente esecutiva in primo grado.
In definitiva il danneggiato che eserciti l’azione civile nel processo penale incontra, in prevalenza, vantaggi: non anticipa le spese del procedimento e non deve affannarsi a ricercare le prove, ed inoltre gode dei tempi più ristretti della Giustizia penale rispetto a quella civile.
Di contro si trova in un procedimento nel quale l’iniziativa e le scelte fondamentali spettano al PM.
La dichiarazione di costituzione di parte civile deve essere fatta mediante una apposita dichiarazione resa per iscritto e sottoscritta dal difensore della parte civile.
Deve contenere a pena di inammissibilità:
- le generalità della persona fisica che intende costituirsi parte civile;
- le generalità dell’imputato nei cui confronti viene esercitata l’azione civile;
- il nome e il cognome del difensore e l’indicazione della procura a questi rilasciata;
- l’esposizione delle ragioni che giustificano la domanda, ciò consente al giudice di valutare la sussistenza del titolo per costituirsi parte civile;
- la sottoscrizione del difensore.
Vi sono due termini per la costituzione di parte civile:
- il termine iniziale scatta all’inizio dell’udienza preliminare;
- il termine finale è il momento in cui il giudice accerta la regolare costituzione delle parti prima del dibattimento;
Tali termini sono previsti a pena di decadenza.
Occorre sottolineare che la costituzione di parte civile produce i suoi effetti in ogni stato e grado del procedimento.

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE PENALE di Stefano Civitelli
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