La parte civile nel processo penale
Il reato oltre a costituire un’offesa ad un bene giuridico, può aver provocato in concreto un danno.
In tal caso colui che ha commesso il reato è obbligato a risarcire il danno.
L’illecito penale e l’illecito civile derivano dal medesimo titolo, e cioè dal fatto di reato.
Il danno risarcibile può manifestarsi nelle forme del danno patrimoniale e del danno non patrimoniale che si articola nelle sottocategorie del danno morale soggettivo, del danno biologico e del danno esistenziale:
- Danno patrimoniale, privazione o diminuzione del patrimonio nelle forme del danno emergente e del lucro cessante.
Viene quantificato per equivalente pecuniario, nel senso che si deve ripristinare quella situazione economica che sarebbe esistita se non fosse stato commesso il reato.
- Danno morale soggettivo, consiste nelle sofferenze fisiche e psichiche patite e nel pregiudizio sociale subito a causa dell’offesa.
Viene calcolato con modalità di tipo satisfattivo: il giudice in via equitativa individua il prezzo della sofferenza determinando una cifra di denaro che possa dare una soddisfazione tale da “compensare”, se così si può dire, le sofferenze subite.
- Danno biologico, peggioramento della integrità fisico-psichica del soggetto.
E’ valutato in proporzione all’invalidità provocata in base a tabelle che tengono conto sia del tipo di invalidità che dell’età della persona lesa.
- Danno esistenziale, consiste nel peggioramento non temporaneo della qualità di vita del danneggiato con un conseguente mutamento radicale delle sue abitudini, dei suoi rapporti familiari e personali.
Viene valutato in via equitativa dal giudice.
La persona danneggiata dal reato è il soggetto che ha subito uno dei tipi di danno sopra precisati in conseguenza del reato.
Egli ha diritto ad ottenere che il responsabile del reato sia condannato a risarcire il danno.
L’azione può essere esercitata, in alternativa, davanti al giudice civile in un autonomo procedimento, oppure davanti al giudice penale ma soltanto dopo che il Pubblico Ministero ha esercitato l’azione penale.
In quest’ultimo caso, il danneggiato esercita l’azione civile costituendosi parte civile nel processo penale.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Stefano Civitelli
[Visita la sua tesi: "Danni da mobbing e tutela della persona"]
- Università: Università degli Studi di Firenze
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto processuale penale - modulo I, a.a. 2007/2008
- Titolo del libro: Manuale di procedura penale
- Autore del libro: Paolo Tonini
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