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L’incompatibilità del difensore


E’ prevista la possibilità che un unico difensore assuma la difesa di più imputati, ma ciò è possibile salvo che le diverse posizioni siano tra loro incompatibili.
Si ha incompatibilità quando sussiste un nesso di interdipendenza in base al quale un imputato abbia effettivamente interesse a sostenere una tesi difensiva sfavorevole a un altro imputato.
Ciò rende, ovviamente, impossibile una difesa comune, in caso contrario uno dei due imputati sarebbe penalizzato.
L’autorità giudiziaria rileva la sussistenza di una situazione di incompatibilità e fissa un termine per rimuoverla.
Tale rimozione può avvenire in due modi:
- con la rinuncia del difensore a sostenere una o più difese;
- con la revoca della nomina da parte dell’imputato.
Nel caso in cui l’incompatibilità non venga rimossa entro i termini fissati il giudice la dichiara e provvede a sostituire il difensore incompatibile con un difensore d’ufficio.

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE PENALE di Stefano Civitelli
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