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Il patrocinio per i non abbienti


La l. 217/90 ha istituito il patrocinio a spese dello Stato in favore delle persone che hanno un reddito annuo non superiore a 9296,22 €.
Il patrocinio è concesso su istanza ai soggetti che sono, o possono diventare, parti private in un procedimento, cioè indagato, imputato, condannato, offeso, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile e civilmente obbligato per la pena pecuniaria.
L’istanza di ammissione al patrocinio è sottoscritta dal non abbiente, il giudice può trasmetterla alla Guardia di Finanza qualora vi siano motivi per ritenere che l’interessato non rientri nei requisiti per l’ammissione al patrocinio.
L’ammissione è deliberata dal magistrato davanti al quale pende il processo.
Gli effetti dell’ammissione sono il rilascio gratuito delle copie necessarie degli atti del procedimento, l’anticipo delle spese da parte dello Stato per l’audizione di testimoni, per gli onorari del difensore, per gli eventuali consulenti tecnici di parte, per il sostituto del difensore e per l’investigatore privato.

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE PENALE di Stefano Civitelli
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