Rapporti tra difensore e imputato e tra difensore e cliente
Per quel che riguarda i rapporti tra difensore e imputato occorre chiarire che l’imputato può sempre compiere personalmente gli atti che non siano per legge riservati al difensore.
La difesa tecnica non può escludere quel tipo di autodifesa che spetta all’imputato: questi può compiere un atto processuale anche senza dover necessariamente essere rappresentato dal difensore.
“Assistenza” può essere definita quella particolare forma di rappresentanza tecnica che non esclude l’autodifesa del soggetto assistito.
Il diritto di autodifesa dell’imputato prevale sul diritto alla difesa tecnica: l’imputato può togliere effetto, con espressa dichiarazione contraria, all’atto compiuto dal difensore prima che, in relazione all’atto stesso, sia intervenuto un provvedimento del giudice.
Al difensore competono le facoltà e i diritti che la legge riconosce all’imputato a meno che essi siano riservati personalmente a quest’ultimo.
Il rapporto tra cliente e difensore ha natura fiduciaria.
Prima dell’accettazione del mandato il difensore può rifiutare la nomina comunicando immediatamente tale volontà a colui che l’ha effettuata e all’autorità procedente.
Dopo che ha accettato il mandato, il difensore può rinunciare allo stesso comunicando la decisione a colui che ha effettuato la nomina e all’autorità procedente ma no ha effetto fino a che la parte non risulti assistita da un nuovo difensore.
Lo stesso avviene quando è il cliente a revocare il mandato al proprio difensore.
Il difensore, in un sistema di separazione delle funzioni, non è il giudice del proprio cliente: egli ha un dovere di correttezza, ma non ha l’obbligo di ricercare e introdurre nel processo gli elementi sfavorevoli alla parte che assiste.
Ciò distingue il difensore dal PM: il difensore non ha l’obbligo di ricercare la verità contro il proprio cliente in quanto egli persegue uno scopo privato e non pubblico.
In base al codice deontologico degli avvocati il difensore non deve introdurre nel procedimento penale prove che egli sa essere false.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Stefano Civitelli
[Visita la sua tesi: "Danni da mobbing e tutela della persona"]
- Università: Università degli Studi di Firenze
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto processuale penale - modulo I, a.a. 2007/2008
- Titolo del libro: Manuale di procedura penale
- Autore del libro: Paolo Tonini
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