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La verifica della identità fisica e anagrafica dell’imputato


Accertamento della identità fisica dell’imputato, si tratta di stabilire se la persona, che di fatto si trova di fronte agli inquirenti, coincide con quella contro la quale si sta procedendo.
A tale accertamento si può pervenire se si prova che le impronte digitali o il DNA sono identici o se la persona offesa o un testimone oculare riconosce l’imputato.
Egli può scegliere di non collaborare con l’inquirente nella raccolta delle prove che comportano la propria identificazione fisica, ma deve sopportare il compimento di accertamenti quali ad esempio il prelievo del materiale biologico.
Una volta operato l’accertamento dell’identità fisica dell’imputato, il processo nei suoi confronti può svolgersi anche se resta incerta la sua identità anagrafica.
Accertamento della identità anagrafica dell’imputato, si tratta di attribuire un nome a un volto.
Il principale strumento per accertare l’identità anagrafica dell’imputato (o indagato) è l’interrogatorio ove egli deve rispondere secondo verità alle domande sull’identità personale.
E’ sanzionato personalmente il rifiuto di dare indicazioni sulla propria identità personale e il dichiarare una falsa identità.

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE PENALE di Stefano Civitelli
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