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Polizia giudiziaria e di sicurezza


Lo Stato tutela l’ordine e la legalità servendosi delle forze di polizia.
La polizia amministrativa si occupa dell’osservanza della legge e dei regolamenti amministrativi, in esecuzione delle funzioni proprie del potere esecutivo.
Essa comprende la polizia tributaria, la polizia sanitaria, la polizia stradale e,importantissima, la polizia di sicurezza.
La polizia di sicurezza ha come compito la tutela di una società civile quali sono l’ordine pubblico e la sicurezza delle persone: tende a prevenire il compimento dei reati.
La polizia giudiziaria, invece, ha come compiti quelli di prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant’altro possa servire per l’applicazione della legge penale: tende alla repressione dei reati.
Quando svolge le funzioni di polizia amministrativa o di sicurezza, la polizia di regola non gode di poteri coercitivi.
Viceversa, non appena giunge la notizia che è stato commesso un reato, viene esercitata la funzione di polizia giudiziaria con l’uso di poteri coercitivi.
In situazioni di necessità o urgenza la polizia giudiziaria procede all’arresto in flagranza o al fermo di una persona gravemente indiziata e inoltre, in caso di flagranza di reato, può perquisire persone o luoghi.
La funzione di polizia di sicurezza è diretta da un organo unitario: il ministro dell’Interno; e in sede locale la direzione spetta al prefetto o al questore.
La funzione di polizia giudiziaria è svolta sotto la direzione del pubblico ministero e sotto la sorveglianza del procuratore generale presso la Corte d’Appello.
Per quanto riguarda la lotta alla criminalità organizzata, la funzione di polizia giudiziaria è svolta da un organo centrale chiamato direzione investigativa antimafia D.I.A. che è posto sotto la direzione e la sorveglianza del procuratore nazionale antimafia.
In ogni caso le promozioni e le carriere dei singoli ufficiali dipendono dal corpo di appartenenza e cioè dal ministro presso cui il corpo stesso è incardinato.
In definitiva la polizia giudiziaria dipende funzionalmente dal pubblico ministero e organicamente dal potere esecutivo.

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE PENALE di Stefano Civitelli
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