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La competenza per connessione: separazione dei procedimenti


La separazione è un’esigenza ricollegabile al sistema accusatorio che tende ad assicurare un solo imputato in un singolo procedimento: si ritiene che in tal modo sia possibile garantire la migliore difesa per l’imputato.
Il giudice deve riunire i procedimenti soltanto qualora la riunione sia assolutamente necessaria per giungere all’accertamento dei fatti di reato.
Il codice di procedura penale pone un dovere di separazione in presenza di determinate ipotesi:
- quando stiano per scadere i termini di custodia cautelare;
- quando, in udienza preliminare, sia possibile decidere subito sulla posizione dell’imputato tramite giudizio abbreviato o patteggiamento;
quando per un imputato si debba sospendere il procedimento;
quando un imputato non è comparso in dibattimento e occorra rinnovare la citazione nei suoi confronti;
quando uno o più difensori di imputati non si siano presentati in dibattimento per motivi legittimi;
quando per un imputato la fase dibattimentale si è già conclusa, mentre per gli altri richiede tempi più lunghi.
In conclusione si può dire che la tendenza del legislatore è quella di assicurare la trattazione
unitaria dei procedimenti connessi durante la fase delle indagini, mentre dopo l’esercizio dell’azione penale il codice oscilla tra l’esigenza garantista e quella efficientistica.
Ma quando la separazione tutela anche l’esigenza efficientistica allora il giudice è tenuto a separare i procedimenti, salvo che ciò pregiudichi l’accertamento dei fatti.

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE PENALE di Stefano Civitelli
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