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La competenza per connessione: riunione dei procedimenti


Vi è connessione di procedimenti, ex art. 12 c.p.p., quando:
- il reato per cui si procede è commesso da più persone in concorso o cooperazione fra loro, o se più persone con condotte indipendenti hanno determinato l’evento;
una persona è imputata di più reati commessi con una sola azione od omissione (concorso formale), oppure con più azioni od omissi9oni esecutive dello stesso disegno criminoso (reato continuato);
- i reati per cui si procede sono stati commessi gli uni per eseguire od occultare gli altri.
Quando vi è connessione un unico giudice è competente a giudicare tutti i reati connessi, e cioè quello competente per il reato più grave.
Una deroga si ha nei casi riguardanti minorenni all’epoca dei fatti, in tali situazioni la competenza è esclusiva del Tribunale dei minorenni per il giudizio sul minore anche il presenza di una delle fattispecie di connessione.
Sul procedimento del minorenne non è applicabile la connessione.
Quando i procedimenti sono connessi, essi possono essere riuniti o separati.
E’ evidente che la finalità naturale è quella di permettere la riunione di più procedimenti in uno unico: ciò consente di economizzare gli atti processuali, di consentire ai testimoni di deporre una sola volta per tutti gli imputati e soprattutto di ricostruire in maniera più chiara e completa il quadro probatorio.
La riunione è consentita soltanto per procedimenti pendenti nella medesima fase e grado del procedimento e, in ogni caso, non è utile riunire procedimenti qualora ciò determini in concreto un ritardo nella definizione degli stessi.

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE PENALE di Stefano Civitelli
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