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I mezzi di ricerca della prova nel processo penale


Il codice denomina “mezzi di ricerca della prova” le ispezioni, le perquisizioni, i sequestri e le intercettazioni di comunicazioni.
Tali atti si distinguono dai “mezzi di prova” sotto numerosi profili:
- l’elemento probatorio si forma in seguito all’esperimento del mezzo di prova, viceversa attraverso il mezzo di ricerca della prova entra nel procedimento un elemento probatorio che preesiste allo svolgersi del mezzo stesso;
- i mezzi di prova possono essere assunti soltanto davanti al giudice, mentre i mezzi di ricerca della prova possono essere disposti dal giudice, dal Pubblico Ministero e, in alcune ipotesi, possono essere compiuti dalla polizia giudiziaria durante le indagini preliminari;
- i mezzi di ricerca della prova si basano, di regola, sul fattore sorpresa e, perciò, non consentono il preventivo avviso al difensore dell’indagato quando sono compiuti durante le indagini preliminari, viceversa i mezzi di prova possono essere assunti, in via eccezionale, durante le indagini preliminari soltanto con la piena garanzia del contraddittorio mediante l’istituto dell’incidente probatorio.

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE PENALE di Stefano Civitelli
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