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Il consulente tecnico del pubblico ministero


Nelle fasi dell’udienza preliminare e del giudizio il Pubblico Ministero può nominare consulenti tecnici al fine di acquisire pareri e valutazioni.
Il Pubblico Ministero sceglie il consulente tra le persone iscritte agli albi dei periti.
Egli agisce come parte ed è libero di chiedere o meno l’esame del consulente in dibattimento.
La differenza con il consulente tecnico di parte privata sta nell’interesse pubblico che muove l’attività del Pubblico Ministero e in particolare nell’obbligo spettante a quest’ultimo di svolgere “altresì accertamenti su fatti e circostanze a favore dell’indagato”, che deve intendersi riferito anche al consulente tecnico del Pubblico Ministero.

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE PENALE di Stefano Civitelli
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