Albo speciale delle società di revisione
Le società che esercitano la revisione contabile di società quotate devono essere iscritte in un albo speciale tenuto dalla CONSOB. Per l'iscrizione all'albo, le società di revisione devono essere munite di idonea garanzia, prestata da banche, assicurazioni o intermediari iscritti nell’elenco speciale, o aver stipulato una polizza di assicurazione della responsabilità civile per negligenza o errori professionali, comprensiva della garanzia per infedeltà dei dipendenti, per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività di revisione contabile. L'ammontare della garanzia o della copertura assicurativa è stabilito annualmente dalla CONSOB per classi di volume d'affari e in base agli ulteriori parametri da essa eventualmente individuati con regolamento. La CONSOB vigila poi sull'attività delle società di revisione iscritte all'albo speciale, per controllarne l'indipendenza e l'idoneità tecnica; nello svolgimento di tale attività la CONSOB deve verificare periodicamente e, comunque, almeno ogni 3 anni, l'indipendenza e l'idoneità tecnica sia delle società di revisione sia dei responsabili della revisione. Nell'esercizio dell’attività di vigilanza, la CONSOB deve stabilire, sentito il parere del consiglio nazionale dell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, i principi e i criteri da adottare per la revisione contabile; la CONSOB può inoltre richiedere la comunicazione anche periodica di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando i relativi termini. La CONSOB, infine, può eseguire ispezioni e assumere notizie e chiarimenti dai soci, dagli amministratori, dai membri degli organi di controllo e dai dirigenti delle società di revisione. Le società di revisione, in relazione a ciascun incarico di revisione loro conferito, devono comunicare alla CONSOB i nomi dei responsabili della revisione entro 10 giorni dalla data in cui sono stati designati. La CONSOB quando accerta irregolarità nello svolgimento dell'attività di revisione, tenendo conto della loro gravita, può:
1. applicare alla società di revisione una sanzione ammistrativa pecuniaria da 10.000 a 500.000 euro;
2. intimare alla società di revisione di non avvalersi dell'attività di revisione contabile del responsabile della revisione con irregolarità per un periodo non superiore a 5 anni;
3. revocare gli incarichi di revisione contabile;
4. vietare alla società di revisione di accettare nuovi incarichi per un periodo non superiore a 3 anni.
La CONSOB, inoltre, deve disporre la cancellazione dall'albo speciale quando:
1. le irregolarità sono di particolare gravità;
2. vengono meno i requisiti previsti per l'iscrizione nell'albo speciale e la società non provvede a ripristinarli entro il termine, non superiore a 6 mesi, assegnato dalla CONSOB.
I provvedimenti adottati dalla CONSOB devono essere comunicati agli interessati e al ministero di giustizia; il provvedimento di cancellazione dall'albo speciale deve inoltre essere comunicato immediatamente alla società che hanno conferito l'incarico di revisione.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Federica Scavino
[Visita la sua tesi: "Argentina 2001-2002: interpretazione economica e sociale della crisi"]
- Università: Università degli Studi di Torino
- Esame: Diritto delle Società
- Docente: Luciano Quattrocchio
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