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Azioni di risparmio


Il TUF prevede che le società italiane con azioni ordinarie quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'UE possano emettere azioni prive del diritto di voto, dotati di particolari privilegi di natura patrimoniale.  L'atto costitutivo deve in tal caso determinare il contenuto del privilegio, i limiti, le  modalità e i termini per l’esercizio.
Deve inoltre stabilire i diritti spettanti agli azionisti di risparmio in caso di esclusione dalle negoziazioni. Tali azioni devono contenere la denominazione di azioni di risparmio e l'indicazione  di privilegi che le assistono. Le azioni di risparmio possono essere al portatore, mentre le azioni appartenenti agli amministratori, ai sindaci e ai  direttori generali devono essere nominative.
Il TUF prevede che una parte del capitale sociale rappresentata da azioni di risparmio non si tiene conto ai fini della costituzione dell'assemblea e della validità delle deliberazioni. Le azioni di risparmio possono essere emesse sia in sede di aumento di capitale sociale, sia in sede di conversione di azioni già emesse ordinarie o di altra categoria. Il diritto di conversione deve essere attribuito ai soci con deliberazione dell'assemblea straordinaria. Salvo diverse disposizioni dell'atto costitutivo, in caso di aumento del capitale a pagamento, per il quale non sia stato escluso o limitato il diritto di opzione, i possessori di azioni di risparmio hanno diritto di opzione su azioni di risparmio della stessa categoria, ovvero in mancanza e per la differenza nell'ordine su azioni di risparmio su un’altra categoria, su azioni privilegiate, ovvero su azioni ordinarie.
Il TUF disciplina poi l'assemblea speciale di possessori di azioni di risparmio, tale assemblea speciale delibera:
a) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune e sull'azione di responsabilità nei suoi confronti 
b) sull’approvazione delle deliberazioni dell'assemblea della società che pregiudicano, i diritti della categoria con il voto favorevole di tante azioni che rappresentino almeno il 20% delle azioni della categoria
c) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela di comuni interessi e sul rendiconto relativo
d) sulla transazione delle controversie con la società con il voto favorevole di tante azioni che rappresentino almeno il 20% delle azioni della categoria
e) sugli altri oggetti di interesse comune
L'assemblea speciale dei possessori di azioni di risparmio deve essere convocata dal rappresentante comune ovvero dagli amministratori della società entro 60 giorni dall'emissione o dalla conversione delle azioni e quando lo ritengano necessario o ne sia fatta richiesta da tanti possessori di azioni di risparmio che rappresentino almeno l’1% delle azioni di risparmio della categoria. In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, l’assemblea speciale deve essere convocata dal collegio sindacale. L'assemblea speciale delibera in prima e seconda convocazione con il voto favorevole di tante azioni che rappresentino rispettivamente almeno il 20% e il 10% delle azioni in circolazione. In terza convocazione l'assemblea delibera a maggioranza dei presenti, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti.
Al rappresentante comune degli azionisti di risparmio si applicano le norme previste per il rappresentante comune per gli obbligazionisti. Inoltre l’atto costitutivo può attribuire al rappresentante comune e all'assemblea  ulteriori poteri a tutela degli interessi dei possessori di azioni di risparmio e deve prevedere le modalità per assicurare un’adeguata informazione al rappresentante comune sulle operazioni societarie che possano influenzare l'andamento delle quotazioni delle azioni della categoria.

Tratto da DIRITTO DELLE SOCIETÀ di Federica Scavino
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