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Definizione di pubblicazioni e celebrazioni

La celebrazione del matrimonio deve essere preceduta dalle pubblicazioni (salvo autorizzazione giudiziale ad ometterla per gravi motivi, esempio pericolo di vita) che consiste nell’affissione di un atto contenente  le generalità degli sposi, alla porta della casa comunale per almeno 8 gg (comprese 2 domeniche successive) a  cura dell’ufficiale dello stato civile. La celebrazione non può avvenire prima del 4° giorno successivo al compimento della pubblicazione.
La pubblicazione serve per:
-prevenire richieste di nozze precipitose;
-rendere noto il proposito che i nubendi hanno di contrarre nozze e mettere così ogni interessato in grado di fare eventuali opposizioni.
La pubblicazione può essere chiesta all’ufficiale di stato civile del comune di residenza di uno dei 2 nubendi, dai nubendi stessi o da persona che ne abbia avuto incarico nei modi previsti dalla legge.
La celebrazione del matrimonio deve avvenire al comune dinanzi all’ufficiale al quale fu fatta richiesta di pubblicazione, che dà lettura agli sposi, davanti a 2 testimoni, degli artt 143-144-147 e riceve da essi la dichiarazione di sposarsi.

Tratto da ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO di Antonio Amato
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