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Definizione di Ordinamento Giuridico

Complesso di norme giuridiche e istituzioni con cui lo Stato  regola lo svolgimento della vita sociale ed i rapporti tra i singoli individui. Tale ordinamento si definisce originario perché la sua organizzazione non è soggetta al controllo di validità da parte di  nessuna altra organizzazione.
L’ordinamento giuridico originario costituisce il diritto positivo, che va distinto dal diritto naturale, cioè il complesso delle norme che rispondono al fondamentale bisogno di libertà e di giustizia di tutti gli uomini, di tutti i paesi e di tutti i tempi (dir alla vita, al godimento dei propri beni ecc..). Le norme di dir naturale acquistano valore concreto se lo stato le fa proprie traducendole in norme giuridiche.
Il diritto naturale, scaturendo dalla natura stessa dell’uomo è anteriore al dir positivo e rappresenta il fondamento su cui basare il contenuto della norma giuridica, in modo che la legalità tenda a coincidere con la giustizia.
In realtà le norme di dir positivo possono essere in conflitto con l’ideale di giustizia, pur restando vincolati per i membri di una società tenuti a rispettarle (es. ex obbligo leva in contrasto con norma morale non uccidere).
Compito del legislatore è quello di far si che il diritto positivo sia l’espressione più fedele possibile di quello naturale. Tanto più il diritto positivo si ispira a quello naturale tanto più è progredito e giusto.
Qualunque organizzazione societaria costituisce un ordinamento giuridico (ubi societas, ibi ius).

Tratto da ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO di Antonio Amato
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