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Norme che regolano l'estinzione del diritto soggettivo

Il decorso di un determinato periodo di tempo può determinare l’estinzione o l’acquisto di un diritto soggettivo. Se il diritto soggettivo si estingue si parla di:
1)Prescrizione Estintiva: è un modo generale di estinzione dei dir soggettivo, causato dal trascorrere del tempo e dall'inerzia del titolare, che non lo esercita nel tempo stabilito dalla legge. Si tratta di un istituto di ordine pubblico, perciò le norme e il tempo necessario perché ciò si verifichi sono inderogabili.
Se l’inerzia del diritto è giustificata da una giusta causa si hanno 2 istituti della prescrizione:
a)Sospensione: l’inerzia del titolare del diritto esiste, ma è giustificata. Essa si ha in particolari rapporti giuridici tra le parti o quando vi è l’incapacità del titolare di esercitare il diritto (militari in tempo di guerra, minore fino al raggiungimento della maggiore  età).
La sospensione elimina dal computo del tempo necessario alla prescrizione il periodo in cui ha avuto luogo l’impedimento.
b)Interruzione:  l’inerzia viene a mancare, perché il titolare del dir lo esercita o  perché il dir è riconosciuto dal soggetto passivo del rapporto. L’interruzione fa ripartire da zero il computo del tempo necessario alla prescrizione.
La differenza tra i 2 istituti della prescrizione è che:
-con la sospensione:  la prescrizione passato il periodo dell’inerzia ricomincia da dove si era fermata;
-con l’interruzione:  la prescrizione ricomincia da zero.
2)Decadenza: produce l’estinzione del dir per il decorso del tempo. Essa può essere:
-legale: produce l’estinzione del dir a seguito del non utilizzo da parte del titolare nel limite di tempo imposto dall’ordinamento (è una deroga al principio generale secondo cui l’esercizio dei diritti soggettivi non è sottoposto a limiti). I diritti indisponibili sono sottoposti a decadenza che è rilevata d’ufficio.
-negoziale: è pattuita dalle parti, nei limiti consentiti (esempio impugnazione di una sentenza in giudizio).
La decadenza può essere impedita esercitando il diritto nel tempo previsto.
Essa non è soggetta ad interruzione e sospensione.

Tratto da ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO di Antonio Amato
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