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Definizione di testamento

E’ un atto giuridico unilaterale con il quale si dispone dei propri beni per dopo la morte. È un atto mortis causa, che si può formare in qualsiasi momento, ma che appunto acquista valore solo al momento della morte del testatore.
Il testamento in quanto atto giuridico deve essere redatto osservando le forme previste dalla legge. In particolare, il testamento può assumere 3 forme:
1) Olografo (per scrittura privata) : è scritto, datato e sottoscritto tutto di mano del testatore (che può essere coadiuvato a livello intellettuale o nella scrittura solo se debilitato) . I suoi requisiti sono:
a) autografia: deve essere scritto per intero di pugno del testatore;
b) data: deve contenere l'indicazione del giorno, mese e anno o indicazione equivalente ( es. natale 2008) ;
c) sottoscrizione: deve essere posta alla fine delle disposizioni,  ed è valida quando designa con certezza la persona del testatore.
Tale testamento è nullo solo se manca l'autografia o la sottoscrizione, mentre la mancanza degli altri elementi formali è causa di annullabilità.
2) Pubblico (per atto pubblico) : è il testamento redatto dal notaio secondo la volontà espressa dal testatore (alla presenza di 2 testimoni)  con le formalità previste dalla legge: il notaio lo rilegge e annota il luogo e la data; lo sottoscrivono il testatore, i testimoni e il notaio, che indica anche l’ora della sottoscrizione. Una copia va all’archivio notarile.
Esso è nullo se manca la redazione per iscritto da parte del notaio delle dichiarazioni del testatore, oltre alla sottoscrizione dello stesso notaio e del testatore, negli altri casi vi è annullabilità. L'azione si prescrive nell'ordinario termine di 5 anni, dalla data di esecuzione delle disposizioni testamentarie.
3) Segreto (per atto pubblico) : è scritto in qualunque foglio di carta anche da persona diversa dal testatore e perfino a stampa; il testatore in persona davanti a 2 testimoni, consegna il foglio sigillato o chiuso in busta sigillata a un notaio; questi annota all’esterno del foglio o della busta tutte le formalità compiute davanti a lui, appone la data e sottoscrive insieme al testatore e ai testimoni.
Esso  è formato da 2 elementi: la scheda testamentaria e l’atto di ricevimento, con cui il notaio documenta, alla presenza di 2 testimoni di aver consegnato personalmente la scheda e gli ha dichiarato che ivi sono iscritte le sue volontà testamentarie. La scheda è sigillata dal notaio che poi fa sottoscrivere l’atto di ricevimento pure al testatore e ai 2 testimoni, oltre a sottoscriverlo anch’egli. La scheda può non essere autografa, non occorre la data, ma è necessaria la sottoscrizione ( se è scritta da altri o con mezzi meccanici, la sottoscrizione deve essere fatta ogni mezzo foglio) .
Il testamento segreto può essere fatto anche da chi non sa scrivere, ma non può essere fatto da chi non può o non sa leggere.
Tale testamento è nullo quando manca la redazione per iscritto da parte del notaio delle dichiarazioni dell'atto di ricevimento, oltre alla sottoscrizione dello stesso notaio e del testatore, negli casi vi sarà annullabilità assoluta dell'atto. L'azione si prescrive in 5 anni, dalla data di esecuzione delle disposizioni testamentarie.
Il testamento orale non è ammesso nel nostro ordinamento.

Tratto da ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO di Antonio Amato
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