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Definizione di contratto simulato e dissimulato

Definizione di contratto simulato e  dissimulato

Si ha un contratto simulato, quando le parti ne documentano la stipulazione, per poterlo invocare di fronte ai terzi, ma sono tra loro d’accordo che gli effetti previsti dall’atto simulato non si devono verificare.
In tal caso la divergenza tra la dichiarazione e la reale volontà delle parti, non solo è consapevole ma addirittura concordata.
Nella simulazione la parti di un contratto fingono di stipularlo ma, in realtà, o non ne stipulano nessuno  (simulazione assoluta)  oppure ne pongono in essere un tipo diverso rispetto a quello che appare  (simulazione relativa) .
Elemento fondamentale della simulazione è, quindi, "l'accordo simulatorio" cioè quello che le parti hanno stabilito in merito al negozio simulato, cioè sul fatto che il contratto è simulato e non ha effetto tra le parti. L'accordo simulatorio è essenziale per l'idea stessa di simulazione, deve essere precedente o contemporaneo all'atto simulato.
 Non bisogna confondere, la simulazione con i  negozi che producono gli effetti voluti  (cosa che non accade nella simulazione)  e quindi:
a) negozio indiretto: si ha quando, attraverso la combinazione di diversi atti, si giunge ad un risultato diverso rispetto a quello tipico dei singoli atti utilizzati, risultato che è il vero scopo che vogliono raggiungere le parti con il negozio indiretto: es., caso di chi volendo alienare un bene, ma evitare di usare lo strumento del contratto di compravendita, conferisce un mandato irrevocabile ad amministrare il bene.
Il negozio indiretto può essere usato per perseguire scopi illeciti; in questa ipotesi abbiamo una combinazione di atti che presi singolarmente sono leciti, ma combinati tra di loro producono un risultato vietato. Pensiamo, ad es, al caso della vendita di beni pignorati; questi non possono essere aggiudicati al debitore, ma questi potrebbe eludere il divieto stipulando un contratto di mandato grazie al quale in mandatario si obbliga a concorrere per l'aggiudicazione del bene pignorato. In questi casi si parla di negozio in frode alla legge, negozio nullo) .
-negozio fiduciario: si attua il trasferimento di un bene, ma con l'accordo che il bene sarà usato secondo le istruzioni impartite dall'alienante. In questo caso l'alienante assume la veste di fiduciante mentre l'intestatario del bene assume la veste di fiduciario; pensiamo al caso in cui si trasferisca un pacchetto azionario, con l'accordo che l'acquirente dovrà votare all'assemblea dei soci nel modo indicato dall'alienante. Il negozio è valido se non intende perseguire scopi illeciti.
 Effetti della simulazione di fronte a terzi:
a) terzi interessati a dedurre la simulazione: i terzi estranei al contratto simulato che ne siano  pregiudicati, possono farne accertare la nullità;
b) terzi che hanno acquistato diritto dal titolare apparente: la simulazione non può essere opposta ai terzi che in buona fede hanno acquistato diritto dal titolare apparente. La buona fede si presume e basta che vi sia al momento dell’acquisto: quindi la conoscenza successiva della simulazione non nuoce.
c) creditori del simulato alienante: essi possono far valere la simulazione che pregiudica i loro diritto e, facendo prevalere la realtà sull’apparenza, agire sui beni che solo apparentemente sono usciti  dal patrimonio del loro debitore.
Nel caso di controversia e nel caso in cui venga a mancare la prova della controdichiarazione la simulazione può sempre essere provata con confessione o giuramento.

Tratto da ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO di Antonio Amato
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