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Efficacia temporale delle leggi

1) Entrata in vigore di una legge(art 73cost): per l’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi si richiede (oltre all’approvazione da parte delle 2 camere): -promulgazione della legge da parte del P.d.R;
-pubblicazione sulla G.U;
-vacatio legis.
2) Abrogazione(art.15 preleggi): una legge è abrogata quando un nuovo atto ne determina la cessazione dell’efficacia. L’abrogazione di una legge può essere :
-Espressa: è la stessa disposizione ad indicare quali norme preesistenti sono abrogate (negli artt finali della legge si scrive “sono abrogate le seguenti disposizioni”).
Essa può essere effettuata anche tramite referendum popolare (con 500 mila elettori o 5 consigli regionali).
-Implicita: si ha quando l’interprete preferisce le disposizioni più recenti e considera abrogate quelle precedenti. Qui  gli effetti di tale abrogazione sono ex tunc(anche per il passato).
-Tacita: si ha quando anche se la nuova disposizione non menziona la legge anteriore, è comunque incompatibile con questa.
Si sottolinea che l’abrogazione:
a)non ha effetto retroattivo (è un’eccezione l’abrogazione implicita);
b)per abrogare una disposizione è necessario un documento legislativo di pari valore gerarchico e di data posteriore.
3) Irretroattività: la norma diventa efficace, cioè applicabile come regola dei rapporti giuridici, quando la disposizione da cui è tratta entra in vigore. Di regola, in base all’art 11 delle preleggi, vale il principio di irretroattività degli atti normativi: cioè essi valgono solo per il futuro, e non hanno effetti per il passato(le leggi non possono avere effetto retroattivo, cioè non possono disciplinare fattispecie già accadute).
La retroattività quindi riguarda solo i rapporti pendenti, ovvero quelli non ancora conclusi e suscettibili di essere ancora regolati.
Un divieto di retroattività è previsto dall’art25cost per le leggi in materia penale(nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso: nulla poena sine lege).
4) Successione tra norme: l’applicazione del principio di irretroattività non è sempre agevole quando si tratta di casi verificatisi prima dell’entrata in vigore della nuova legge ma i cui effetti perdurano nel tempo(es. figli adulterini).
In questi casi il legislatore interviene a regolare il passaggio tra la legge vecchia e quella nuova con specifiche norme, dette disposizioni transitorie. Quando il legislatore però non ha provveduto o non ha previsto alcuni casi, nascono questioni di dir transitorio e quindi occorre risalire alla volontà del legislatore e domandarsi se in vista di nuove esigenze sociali egli non intenda con la nuova normativa attribuire efficacia immediata al regolamento disposto ed estenderlo pertanto ai fatti compiuti prima ma non esauriti sotto il vigore della vecchia legge.
Si parla di ultrattività quando una disposizione di legge stabilisce che atti o rapporti compiuti o svolgentisi nel vigore di una nuova normativa continuano ad essere regolati dalla legge anteriore.

Tratto da ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO di Antonio Amato
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